VERBALE N. 147/4
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UDITA la
relazione della 2ª Commissione Permanente svolta dal Consigliere Di
Sabatino, che, unita al presente atto, ne costituisce parte integrante;
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VISTA la
proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 685/C del 9 agosto
2004 e relativi allegati avente per oggetto “Comune di Francavilla
(CH) – Piano Regionale Paesistico – Recepimento nella Pianificazione
Comunale – Proposta di Variante”;
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VISTA la
deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 25/02/2002 “Piano
Regionale Paesistico - Recepimento della Pianificazione comunale –
Proposta di variante”;
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CONSIDERATO che
il territorio del Comune di Francavilla (CH) è interessato dal Piano
Regionale Paesistico, approvato con Delibera di questo Consiglio
Regionale n° 141/21 del 21/03/1990;
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CONSIDERATO che
per la definizione delle richieste, avanzate dall’Amministrazione
Comunale in merito al recepimento con modifica del PRP, occorre
applicare il terzo comma dell’art. 5 della L.R. 69/90, il nono comma
dell’art. 5 della L.R. 69/90 come sostituito dall’art. 2 della L.R.
59/91 e specificato nella L.R. 01.08.1991 n. 44;
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CONSIDERATO che alla luce
di tali disposizioni si desume quanto segue:
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1)
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il termine di recepimento del P.R.P. è considerato ordinatorio, così
come specificato nella L.R. 01.08.1991 n. 44;
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2)
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“il recepimento”, nel caso in questione, comporta una “Variante al
Piano Regionale Paesistico” in considerazione che il PRG del Comune di
Francavilla (CH) non si limita ad una “pura trasposizione del PRP”
nello strumento urbanistico comunale ma propone anche “aggiustamenti
perimetrali e circoscritte varianti”;
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3)
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in relazione a quanto sopra richiamato la variante al P.R.P. deve essere
approvata dal Consiglio Regionale;
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4)
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il provvedimento del Consiglio Regionale rappresenta “condizione
imprescindibile per la definitiva approvazione del PRG (comma 8 art. 5
L.R. 69/90);
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DATO ATTO che,
in applicazione delle disposizioni richiamate, l’approvazione
definitiva rimane, nella fattispecie, subordinata a quella della Regione
e deve seguire alla conclusione di questa;
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PRESO ATTO che
la Giunta Regionale con deliberazione n. 685/C del 9/08/2004 dichiara
che è stata esaminata nel merito dalla Direzione Territorio,
Urbanistica, BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici
– Servizio Aree Protette, BB.AA. e VIA – Ufficio Tutela e
Valorizzazione dei Beni Ambientali e Storico-Architettonici la richiesta
di variante del Piano Regionale Paesistico ricadente nell’ ambito
paesistico Costiero n. 7 “Costa Teatina” foglio n. 16 quadrante n.
II;
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TENUTO CONTO
che sulla base dell’esame istruttorio il Comitato Regionale per i Beni
Ambientali, in relazione al comma 5, art. 5, della L.R. 09.05.1990 n.
69, ha espresso “avviso favorevole con prescrizioni” con parere n.
2003/4847 espresso nella seduta del 08/05/2003 e trasmesso dal Servizio
Affari della Giunta con nota n. 32850 del 13 ottobre 2004;
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CONSIDERATO che
il suddetto parere si esprime sulla richiesta di variazione del P.R.P.,
avanzata dall’Amministrazione Comunale di Francavilla, introducendo
limitazioni stralci e prescrizioni, e che lo stesso pertanto risulta
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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RILEVATO che la
Giunta regionale ha dato atto che il Dirigente del Servizio “Aree
protette, BB.AA. e V.I.A.” della stessa Giunta regionale ha attestato
la legittimità della deliberazione n. 685/C del 9/08/2004;
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A maggioranza
statutaria espressa con voto palese
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DELIBERA
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Per tutto
quanto in premessa
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1)
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di approvare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 09.05.1990 n. 69 e
successive modifiche integrazioni ed interpretazioni, il recepimento del
Piano Regionale Paesistico e la variante allo stesso contenuta nella
Variante al PRG, del Comune di Francavilla (CH), composto dagli
elaborati riportati nell’allegato elenco che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento con le prescrizioni
formulate dal Comitato BB.AA. con il parere n. 2003/4847, citato nella
premessa, anch’esso allegato come parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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2)
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di dare atto che il presente provvedimento costituisce assenso anche ai
sensi dell’ex art. 150 D.L.vo
29 ottobre 1999 n. 490;
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3)
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di dare atto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 5 della L.R.
69/90, così come sostituito dall’art. 2 della L.R. 5/09/1991 n° 59,
che la definitiva approvazione dell’argomento in oggetto è successiva
alla data di esecutività del provvedimento assunto ai sensi del
precedente punto 1;
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4)
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di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta
Regionale per i successivi adempimenti di rito a cura del competente
Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storico- Architettonici e
Valutazione Impatto Ambientale della Giunta regionale.
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